INCENTIVI FISCALI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Interventi rivolti a trasformare
A definire che cos’è una ristrutturazione edilizia è il Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/01 all’art.3, comma 1, lettera d, che così lo definisce: l’insieme degli “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. I lavori di ristrutturazione edilizia, dunque, altro non sono che interventi edili volti a trasformare edifici già esistenti attraverso il ripristino, la sostituzione, la modifica o l’eliminazione di vecchi elementi architettonici o attraverso l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tra gli interventi più comuni troviamo:
- le demolizione seguita da ricostruzione, con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
- la modifica della facciata
- la realizzazione di una mansarda o di un balcone
- la trasformazione della soffitta in mansarda o del bancone in veranda
- l’apertura di nuove porte e finestre
- la costruzione di servizi igienici, in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la legge italiana prevede detrazioni fiscali che possono essere usufruite da:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
Se si desidera vendere o affittare casa, occorre fornire per legge la certificazione energetica.
Dal 2018, infine, le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per l’adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche: dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti e che devono essere stati costituiti, e già operanti, alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
Nell’ambito della ristrutturazione edilizia, e delle conseguenti agevolazioni fiscali, rientrano anche gli interventi di efficientamento energetico. In particolare, gli interventi che hanno come oggetto l’impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme al DM 37/2008 – ex legge 46/90), con le seguenti modalità: nuovo impianto, senza opere edilizie; nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per il riscaldamento o la ventilazione; riparazioni con ammodernamento e/o innovazioni. E tutti quei lavori volti all’ottenimento di un risparmio energetico, e dunque le opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (per usufruire della detrazione, è però importante che sia certificato il raggiungimento degli standard di legge).
Se si ristruttura casa per venderla o per affittarla, è inoltre importante sapere che – per legge – bisogna fornire la certificazione energetica degli impianti. A partire dal 2013, infatti, la certificazione energetica della propria casa è obbligatoria per i contratti di affitto, per i contratti di compravendita e al momento della pubblicazione dell’annuncio di vendita e di affitto. Pertanto, è importante prevedere la riqualificazione energetica dell’appartamento.